La nuova certificazione energetica degli edifici

Dal 1° ottobre 2015 sono cambiate le modalità e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti Ministeriali 26/06/2015, in attuazione della Legge 90/2013:

Decreto requisiti minimi
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici -sostituisce il DPR 59/2009.

Decreto relazione tecnica
Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici - relazione Legge 10.

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Attestato di prestazione energetica APE 2015.


Ambito di applicazione 
Edifici pubblici e privati di nuova costruzione o edifici esistentisottoposti a ristrutturazione.


Tipologie di intervento
 A  > Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione
 B  > Ampliamento di edificio esistente collegato ad impianto termico esistente
 C  > Ampliamento di edificio esistente dotato di nuovo impianto termico
 D  > Ristrutturazione importante di 1° livello
 E  > Ristrutturazione importante di 2° livello
 F  > Riqualificazione energetica: intervento che interessa l'involucro
 G  > Riqualificazione energetica: ristrutturazione dell'impianto o installazione di nuovo impianto
 H  > Riqualificazione energetica: sostituzione del solo generatore di calore


Fabbisogno energetico limite 
I valori limite non vanno più dedotti da valori tabellari definiti in funzione di zona climatica e rapporto S/V.
La valutazione dei fabbisogni energetici limite va dedotta a partire da un EDIFICIO DI RIFERIMENTO.


L'edificio di riferimento
Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente Appendice all'Allegato 1. 
(Decreto requisiti minimi – Appendice A, Cap.1, Punto 1) 

Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.
(Decreto requisiti minimi – Appendice A, Cap.1, Punto 2)



Nuovi indici di prestazione energetica
EPH,nd indice di prestazione termica utile per riscaldamento
EPW,nd indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria
EPC,nd indice di prestazione termica utile per il raffrescamento
EPH indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
EPW indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria
EPV indice di prestazione energetica per la ventilazione
EPC indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva
EPL indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale
EPT indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili)
EPgl,tot = EPH + EPW + EPV + EPC + EPT  


Parametri di riferimento 
H'T coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente espresso in W/m2K
Asol,est/Asup utile area solare equivalente estiva per unità di superficie utile
ηH efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale
ηW efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria
ηC efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva 

Credit: [ testo elaborato sulla base dell'articolo Il nuovo progetto energetico degli edifici dell'ing. Sara Nobili di Logical Soft ] 

Fonte: http://proitaca.blogspot.it/2015/10/la-nuova-certificazione-energetica-degli-edifici.html